Primo Ministro

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Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Marc Vattier

Esarca della Chiesa Gallicana, Primo Ministro di Seborga

Funzioni del Primo Ministro

Arte. 43. Il governo è esercitato, sotto l’alta autorità del Principe, da un Primo Ministro, assistito da un Consiglio dei Dicasteri, composto di almeno tre Consiglieri.

Art. 44. Il Primo Ministro rappresenta il Principe. Egli esercita la direzione dei servizi esecutivi. Presiede, con voto preponderante, il Consiglio dei Dicasteri.

Art. 45. Le Ordinanze Sovrane sono deliberate in Consiglio dei Dicasteri. Sono presentate al Principe sotto la firma del Primo Ministro; fanno menzione delle deliberazioni cui si riferiscono.
Esse sono firmate dal Principe; la firma del Principe dà loro forza esecutiva.

Art. 46. Sono dispensate dalla deliberazione in Consiglio dei Dicasteri e dalla presentazione da parte del Primo Ministro, le Ordinanze Sovrane:
– relative agli statuti dell’Abbazia di Seborga e a quelli concernenti i suoi membri;
– relative allo statuto del Consiglio della Corona e del Consiglio di Stato;
– per i casi di competenza della Direzione dei Servizi Giudiziari;
– relativa alla nomina dei membri dell’Abbazia Sovrana, di quelli dei corpi diplomatici e consolari, del del Primo Ministro, dei Consiglieri dei Dicasteri e funzionari assimilati, dei magistrati dell’ordine giudiziario;
– la concessione dell’atto di fine missione ai consoli;
– lo scioglimento del Consiglio Monastico,
– il conferimento di onorificenze.

Arte. 47. I Decreti Ministeriali sono deliberati in Consiglio dei Dicasteri e firmati dal Primo Ministro; essi fanno menzione delle deliberazioni alle quali si riferiscono. Essi sono trasmessi al Principe entro 24 ore dalla loro firma e diventano esecutivi solo in assenza di opposizione espressa del Principe entro 10 giorni dalla trasmissione fatta dal Primo Ministro.
Tuttavia il Principe può far sapere al Primo Ministro che non intende avvalersi del suo diritto di opposizione per taluni decreti o categorie o categorie di ordini. Questi prendono allora forza esecutiva non appena sono firmati dal Primo Ministro.

Arte. 48. Salvo disposizioni legislative contrarie, la ripartizione delle materie tra le Ordinanze Sovrane e i Decreti Ministeriali è operata mediante Ordinanza Sovrana.

Arte. 49. Le deliberazioni del Consiglio dei Dicasteri sono oggetto di processi verbali iscritti in un apposito registro e firmati, in seguito al voto, dai membri presenti. Il processo verbale menziona il voto di ciascun membro. Esso è trasmesso entro cinque giorni dalla riunione al Principe, che può fare opposizione alle condizioni di cui al precedente articolo 47.

Art. 50. Il Primo Ministro e i Consiglieri dei Dicasteri sono responsabili verso il Principe del loro operato nell’amministrazione del Principato.

Art. 51. Gli obblighi, i diritti e le garanzie fondamentali dei funzionari, nonché la loro responsabilità civile e penale, sono stabiliti dalla legge.