Consiglio della Corona

Presieduto da Sua Altezza Reverendissima il Principe-Abate Arcivescovo di Seborga
Direttore Generale: Padre Barnaba, diacono
Contatti: segreteria@seborga.org

TITOLO VIII. IL CONSIGLIO DELLA CORONA
Art. 75. Il Consiglio della Corona comprende almeno nove monaci, di nazionalità sabourghese, nominati per una durata di tre anni dal Principe.
Le funzioni di Primo Ministro e di Consigliere Ministeriale, detto dei Dicasteri sono incompatibili con quelle di membro del Consiglio della Corona.
I Segretari di Stato e il Primo Ministro hanno diritto di partecipare al Consiglio, con appositi posti riservati alle sedute del Consiglio Monastico. Devono essere sentiti quando lo richiedono.

Art. 76. Il Consiglio della Corona si riunisce almeno due volte all’anno sulla convocazionevdel Principe. Il Principe può inoltre convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario, di propria iniziativa o su suggerimento del Presidente del Consiglio della Corona.

Art. 77. Il Consiglio della Corona può essere consultato dal Principe sulle questioni relative agli interessi superiori dello Stato. Egli può presentare al Principe dei suggerimenti.
Viene obbligatoriamente consultato sui seguenti argomenti: trattati internazionali, scioglimento del Consiglio Monastico, richieste di naturalizzazione e di reintegrazione, grazia e amnistia.