In seguito all’avvenimento epocale della ricostituzione del Principato del Sabourg, considerando che le istituzioni devono essere perfezionate, sia per rispondere alle necessità di una buona amministrazione del Paese sia per soddisfare i nuovi bisogni suscitati dall’evoluzione sociale, abbiamo deciso di dotare lo Stato Abbaziale di una nuova Costituzione, la quale, per la nostra volontà sovrana, d’ora in poi sarà considerata legge fondamentale dello Stato Abbaziale e potrà essere modificata solo nei termini che abbiamo stabilito.
TITOLO I. IL PRINCIPATO – I POTERI PUBBLICI
Art. 1. Il Principato del Sabourg è uno Stato sovrano, indipendente nell’ambito dei principi generali del diritto internazionale.
Art. 2. Il principio del governo è la monarchia costituzionale.
Il Principato del Sabourg è uno Stato di diritto, legato al rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali.
Art. 3. Il potere esecutivo dipende dall’alta autorità del Principe dello Stato Abbaziale.
Il Principe è inviolabile.
Art. 4. Il potere legislativo è esercitato dal Principe e dal Consiglio Monastico.
Art. 5. Il potere giudiziario è esercitato dalle corti e dai tribunali.
Art. 6. È assicurata la separazione delle funzioni amministrativa, legislativa e giudiziaria.
Arte. 7. Il blasone principesco si compone dello stemma dell’Abbazia di Seborga: una Mitra dorata e decorata, la pastorale e due ali del Grifone, su fondo azzurro chiaro, rette dalla Corona del Principe-Abate del Sabourg.
La bandiera nazionale è costituita da due bande oblique uguali, di colore azzurro e bianco, il celeste nella parte inferiore, il bianco nella parte superiore.
L’uso di tali bandiere rimane disciplinato dalle disposizioni dell’ordinanza sovrana del 28 dicembre 2019.
Art. 8. La lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato. Il francese è la seconda lingua di Stato.
Art. 9. La religione cristiana è religione di Stato, in particolare la sua declinazione Apostolica Cattolica in totale armonia con quella Ortodossa.
TITOLO II. IL PRINCIPE, LA DEVOLUZIONE DELLA CORONA
Art.10. La successione al Trono, aperta dal Consiglio di Stato, in seguito a morte o abdicazione, avviene per elezione diretta e legittima di un Membro del Consiglio della Corona, un monaco presbitero.
La successione al trono può avvenire solo a vantaggio di una persona avente la nazionalità sabourghese il giorno dell’apertura della successione.
Art.11. Per l’esercizio dei poteri sovrani, la maggiore età è fissata a vent’ uno anni.
Art.12. Il Principe esercita la sua autorità sovrana conformemente alle disposizioni della Costituzione e delle leggi.
Art.13. Il Principe rappresenta il Principato nei suoi rapporti con le potenze straniere.
Art.14. Previa consultazione del Consiglio della Corona, il Principe firma e ratifica i trattati e gli accordi internazionali. Le comunica al Consiglio Monastico, tramite i Segretari di Stato, prima della loro ratifica.
Tuttavia, possono essere ratificati soltanto in virtù di una legge:
1. i trattati e gli accordi internazionali che incidono sull’organizzazione costituzionale;
2. i trattati e gli accordi internazionali la cui ratifica comporta la modifica di disposizioni legislative esistenti;
3. i trattati e gli accordi internazionali che comportano l’adesione del Principato ad un’organizzazione internazionale il cui funzionamento implica la partecipazione di membri del Consiglio monastico;
4. i trattati e gli accordi internazionali la cui esecuzione ha l’effetto di creare un onere
La politica estera del Principato è oggetto di una relazione annuale preparata dal Capo di Gabinetto del Principe-Abate e comunicata al Consiglio dei Dicasteri e al Consiglio Monastico.
Art.15. Previa consultazione del Consiglio della Corona, il Principe esercita il diritto di grazia e di amnistia, nonché il diritto di naturalizzazione e di reintegrazione nella nazionalità.
Art. 16. Il Principe conferisce ordini, titoli e altre distinzioni.
TITOLO III. LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI
Art. 17. I Sabourghesi sono uguali davanti alla legge. Tra loro non ci sono privilegi. Sono monaci, religiosi o laici.
Art. 18. La legge disciplina le modalità di acquisizione della cittadinanza. La legge disciplina le condizioni alle quali la cittadinanza acquisita mediante naturalizzazione può essere revocata.
La perdita della nazionalità sabourghese in tutti gli altri casi non può essere prevista dalla legge.
Art.19. – Libertà e sicurezza individuali sono garantite. Nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti dalla legge, davanti ai giudici da essa designati e nella forma da essa prescritta.
Salvo il caso di flagranza di reato, nessuno può essere arrestato se non in forza dell’ordinanza motivata del giudice, che deve essere notificata al momento dell’arresto o, al più tardi, entro le ventiquattro ore. Ogni detenzione deve essere preceduta da un interrogatorio.
Art. 20. Nessuna pena può essere stabilita o applicata se non in virtù della legge.
Le leggi penali devono garantire il rispetto della personalità e della dignità umana. Nessuno può essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
La pena di morte è vietata.
Le leggi penali non possono avere effetto retroattivo.
Art. 21. La casa è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non nei casi previsti dalla legge e alle condizioni da essa prescritte.
Art. 22. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e al segreto della sua corrispondenza.
Arte. 23. La libertà di manifestare le proprie opinioni in tutte le materie è garantita, salvo la repressione dei reati commessi in occasione dell’uso di tali libertà.
Nessuno può essere costretto a concorrere agli atti e alle cerimonie di un culto né a osservarne i giorni di riposo.
Art. 24. La proprietà è inviolabile. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità legalmente accertata e dietro pagamento di una giusta indennità, stabilita e versata alle condizioni previste dalla legge.
Art. 25. La libertà del lavoro è garantita. Il suo esercizio è regolato dalla legge.
La priorità è data ai sabourghesi per l’accesso agli impieghi pubblici e privati, alle condizioni previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
Arte. 26. I sabourghesi hanno diritto all’aiuto di Stato in caso di indigenza, malattia, invalidità, vecchiaia e maternità, alle condizioni e nelle forme previste dalla legge.
Art. 27. I Sabourghesi hanno diritto all’istruzione, primaria e secondaria.
Art. 28. Ogni individuo può difendere i diritti e gli interessi della propria professione o funzione da parte di un padronato.
Il diritto di sciopero è riconosciuto nel quadro delle leggi che lo regolano.
Arte. 29. – I Sabourghesi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e disarmati, nel rispetto delle leggi che possono disciplinare l’esercizio di questo diritto senza previa autorizzazione. Questa libertà non si estende ai raduni all’aperto, che restano soggetti ai codici di legge.
Art. 30. La libertà di associazione è garantita nel quadro delle leggi che la regolano.
Art. 31. Ciascuno può rivolgere petizioni alle autorità pubbliche.
Art. 32. Lo straniero gode nel Principato di tutti i diritti pubblici e privati che non sono formalmente riservati ai cittadini nazionali. Disposizioni distinte tra monaci e laici sono oggetto di uno specifico Ordinanza Sovrana.
TITOLO IV. SETTORE PUBBLICO, FINANZE PUBBLICHE
Art. 33. Il dominio pubblico è inalienabile e imprescrittibile.
La dismissione di un bene di pubblico dominio può essere decisa solo per legge. Di fatto ogni bene in stato di abbandono viene assimilato d’ufficio alle proprietà private dello Stato, secondo i caso prescritti dalla legge.
La consistenza e relativa regolamentazione del pubblico dominio sono determinate dalla legge.
Art. 34. I beni della Corona sono destinati all’esercizio della Sovranità.
Sono inalienabili e imprescrittibili.
La loro consistenza e relativa regolamentazione sono determinate dagli statuti dell’Abbazia Sovrana.
Art. 35. I beni e i diritti immobiliari che rientrano nella sfera privata dello Stato sono alienabili soltanto in conformità della legge.
Qualsiasi cessione di una parte del capitale sociale di un’impresa, di cui lo Stato detiene almeno il 50 % e che ha per effetto, lo scopo di trasferire la maggioranza di tale capitale a una o più persone fisiche o giuridiche di diritto privato è autorizzata tramite legge.
Art. 36. I beni vacanti e senza proprietario o legittimo possessore sono di proprietà privata dello Stato.
Art. 37. Il bilancio nazionale comprende tutte le entrate e tutte le spese pubbliche del Principato.
Art. 38. Il bilancio nazionale esprime la politica economica e finanziaria del Principato.
Art. 39. – Il bilancio è oggetto di un disegno di legge. Esso è votato e promulgato in forma di legge.
Art. 40. Le spese dell’Abbazia Sovrana sono fissate dalla legge di bilancio e prelevate in via prioritaria sulle entrate generali del bilancio.
Arte. 41. L’eccedenza delle entrate sulle spese, constatata dopo l’esecuzione del bilancio e la chiusura dei conti, è versata ad un fondo di riserva costituzionale.
L’eccedenza delle spese sulle entrate è coperta da un prelievo sullo stesso conto, deciso per legge.
Art. 42. Il controllo della gestione finanziaria è assicurato da una Commissione Superiore dei Conti.
TITOLO V. IL CONSIGLIO DEI DICASTERI
Arte. 43. Il governo è esercitato, sotto l’alta autorità del Principe, da un Primo Ministro, assistito da un Consiglio dei Dicasteri, composto di almeno tre Consiglieri.
Art. 44. Il Primo Ministro rappresenta il Principe ed esercita la direzione dei servizi esecutivi. Presiede, con voto preponderante, il Consiglio dei Dicasteri.
Art. 45. Le Ordinanze Sovrane sono deliberate in Consiglio dei Dicasteri. Sono presentate al Principe sotto la firma del Primo Ministro; fanno menzione delle deliberazioni cui si riferiscono.
Esse sono firmate dal Principe; la firma del Principe dà loro forza esecutiva.
Art. 46. Sono dispensate dalla deliberazione in Consiglio dei Dicasteri e dalla presentazione da parte del Primo Ministro, le Ordinanze Sovrane:
– relative agli statuti dell’Abbazia Sovrana e a quelli concernenti i suoi membri;
– relative allo statuto del Consiglio della Corona e del Consiglio di Stato;
– per i casi di competenza della Direzione dei Servizi Giudiziari;
– relativa alla nomina dei membri dell’Abbazia Sovrana, di quelli dei corpi diplomatici e consolari, del del Primo Ministro, dei Consiglieri dei Dicasteri e funzionari assimilati, dei magistrati dell’ordine giudiziario;
– la concessione dell’atto di fine missione ai consoli;
– lo scioglimento del Consiglio Monastico;
– il conferimento di onorificenze.
Arte. 47. I Decreti Ministeriali sono deliberati in Consiglio dei Dicasteri e firmati dal Primo Ministro; essi fanno menzione delle deliberazioni alle quali si riferiscono. Essi sono trasmessi al Principe entro 24 ore dalla loro firma e diventano esecutivi solo in assenza di opposizione espressa del Principe entro 10 giorni dalla trasmissione fatta dal Primo Ministro.
Tuttavia il Principe può far sapere al Primo Ministro che non intende avvalersi del suo diritto di opposizione per taluni decreti o categorie o categorie di ordini. Questi prendono allora forza esecutiva non appena sono firmati dal Primo Ministro.
Arte. 48. Salvo disposizioni legislative contrarie, la ripartizione delle materie tra le Ordinanze Sovrane e i Decreti Ministeriali è operata mediante Ordinanza Sovrana.
Arte. 49. Le deliberazioni del Consiglio dei Dicasteri sono oggetto di processi verbali iscritti in un apposito registro e firmati, in seguito al voto, dai membri presenti. Il processo verbale menziona il voto di ciascun membro. Esso è trasmesso entro cinque giorni dalla riunione al Principe, che può fare opposizione alle condizioni di cui al precedente articolo 47.
Art. 50. Il Primo Ministro e i Consiglieri dei Dicasteri sono responsabili verso il Principe del loro operato nell’amministrazione del Principato.
Art. 51. Gli obblighi, i diritti e le garanzie fondamentali dei funzionari, nonché la loro responsabilità civile e penale, sono stabiliti dalla legge.
TITOLO VI. IL CONSIGLIO DI STATO
Art. 52. Il Consiglio di Stato si compone di almeno due Segretari di Stato che hanno la funzione di Vicario Generale dell’Abbazia Sovrana. La sua funzione preponderante è consultativa al fine di dare il suo parere sui progetti di legge e di ordinanze sottoposti al suo esame da parte del Principe.
Può essere consultato anche su qualsiasi altro progetto.
La sua organizzazione e il suo funzionamento sono fissati da apposita Ordinanza Sovrana.
TITOLO VII. IL CONSIGLIO MONASTICO
Art. 53. Il Consiglio Monastico comprende almeno nove membri e può raggiungere i ventiquattro membri eletti per tre anni a suffragio universale diretto e a scrutinio di lista, alle condizioni previste dalla legge. I due terzi di detto Consiglio devono essere religiosi.
Sono elettori, alle condizioni stabilite dalla legge, i monaci, i religiosi e i laici, cittadini di nazionalità sabourghese, dell’uno o dell’altro sesso di almeno vent’uno anni, ad eccezione di quelli che sono privati del diritto di voto per una delle cause previste dalla legge.
Art. 54. Sono eleggibili i monaci, religiosi e i laici, di nazionalità sabourghese dell’uno o dell’altro sesso, di venticinque anni compiuti, aventi la cittadinanza sabourghese da almeno tre anni, salvo coloro che sono stati naturalizzati di diritto, e che non sono stati privati dell’eleggibilità per una delle cause previste dalla legge. La legge determina le funzioni il cui esercizio è incompatibile con il mandato di Consigliere Monastico.
Art. 55. Il controllo della regolarità delle elezioni è affidato ai tribunali, alle condizioni previste dalla legge.
Art. 56. I membri del Consiglio Monastico non assumono alcuna responsabilità civile o penale a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio del loro mandato.
Essi non possono, senza l’autorizzazione del Consiglio, essere perseguiti o arrestati nel corso di una sessione a motivo di un’infrazione Criminale o Penale, a meno che non si tratti di flagranza di reato.
Art. 57. Il Consiglio Monastico neoeletto si riunisce il dodicesimo giorno dopo le elezioni per eleggere il personale dell’ufficio. Il Consigliere Monastico, il più anziano, presiede questa seduta.
Fatto salvo l’articolo 74, i poteri del precedente Consiglio Monastico scadono il giorno in cui si riunisce il nuovo.
Art. 58. Il Consiglio Monastico si riunisce di pieno diritto ogni anno in due sessioni ordinarie.
La prima sessione si apre il primo giorno lavorativo di febbraio.
La seconda sessione si apre il primo giorno lavorativo di settembre.
La durata di ogni sessione non può essere superiore a tre mesi. La chiusura è decisa dal Presidente.
Art. 59. Il Consiglio Monastico si riunisce in sessione straordinaria, sia su convocazione del Principe, sia, su richiesta di almeno due terzi dei membri, su convocazione del suo Presidente.
Art. 60. L’ufficio del Consiglio Monastico comprende un Presidente e un Vicepresidente eletti ogni anno dall’assemblea tra i suoi membri.
Art. 61. Fatte salve le disposizioni costituzionali e, se del caso, legislative, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio monastico sono determinati dal regolamento interno adottato dal Consiglio.
Tale regolamento deve, prima della sua applicazione, essere sottoposto al Tribunale Supremo, che si pronuncia sulla sua conformità alle disposizioni costituzionali e, se del caso, legislative.
Art. 62. Il Consiglio Monastico stabilisce l’ordine del giorno. Questo è comunicato al Primo Ministro con almeno tre giorni di anticipo. Su richiesta del Consiglio dei Dicasteri, almeno una seduta su due deve essere dedicata alla discussione dei progetti di legge presentati dal Principe. L’ordine del giorno delle sessioni straordinarie convocate dal Principe è fissato nella convocazione.
Art. 63. Le sedute del Consiglio Monastico sono pubbliche.
Tuttavia il Consiglio può decidere, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, di riunirsi a porte chiuse.
Il resoconto delle sedute pubbliche è stampato nella “Gazzetta Ufficiale di Sabourg”.
Art. 64. Il Principe comunica con il Consiglio Monastico con messaggi letti dal Primo Ministro.
Art. 65. I Segretari di Stato, il Primo Ministro e i Consiglieri dei Dicasteri hanno le loro entrate e i loro posti riservati alle sedute del Consiglio Monastico.
Devono essere ascoltati quando lo chiedono.
Art. 66. La legge implica l’accordo delle volontà del Principe e del Consiglio Monastico.
L’iniziativa delle leggi è del Principe.
La delibera e il voto delle leggi appartengono al Consiglio Monastico.
La sanzione delle leggi spetta al Principe, che conferisce loro forza vincolante attraverso la promulgazione.
Art. 67. Il Principe firma i disegni di legge. Questi progetti gli sono presentati dal Consiglio dei Dicasteri con la firma del Primo Ministro. Dopo l’approvazione del Principe, il Primo Ministro li deposita sulla scrivania del Consiglio Monastico.
Il Consiglio Monastico ha la facoltà di presentare proposte di legge.
Entro sei mesi dalla data di ricevimento della proposta di legge da parte del primo ministro, quest’ultimo comunica al Consiglio monastico:
a) – la sua decisione di trasformare la proposta di legge, eventualmente emendata, in un progetto di legge che segue la procedura prevista al primo comma. In tal caso, il progetto è presentato entro un anno dalla scadenza del termine di sei mesi;
b) – la sua decisione di interrompere la procedura legislativa. Tale decisione è esplicitata da una dichiarazione iscritta di diritto all’ordine del giorno di una seduta pubblica della sessione ordinaria prevista entro tale termine. Tale dichiarazione può essere seguita da discussione.
Qualora, alla scadenza del termine di sei mesi, il Consiglio dei Dicasteri non abbia fatto conoscere il seguito riservato alla proposta di legge, quest’ultima è trasformata, conformemente alla procedura prevista al primo comma, di pieno diritto in progetto di legge.
La stessa procedura si applica qualora il Consiglio dei Dicasteri non abbia trasmesso il progetto di legge entro il termine di un anno di cui al comma 2, lettera a).
Il Consiglio Monastico ha il diritto di emendamento. A questo titolo, può proporre aggiunte, sostituzioni o soppressioni nel disegno di legge. Sono ammessi soltanto gli emendamenti che hanno un nesso diretto con le altre disposizioni del disegno di legge cui si riferiscono. Il voto interviene sul progetto di legge eventualmente emendato, salvo facoltà del Consiglio dei Dicasteri di ritirare il disegno di legge prima della votazione finale. Tuttavia, le disposizioni del comma precedente non sono applicabili né ai progetti di legge di autorizzazione di ratifica, né ai progetti di legge di bilancio.
All’inizio di ogni sessione ordinaria, il Consiglio dei Dicasteri fa conoscere, in una seduta pubblica, lo stato di esame di tutti i progetti di legge depositati dal Consiglio dei Dicasteri, qualunque sia la data del deposito.
Art. 68. Il Principe rende le Ordinanze necessarie per l’esecuzione delle leggi e per l’applicazione dei trattati o degli accordi internazionali.
Art. 69. Le Leggi e le Ordinanze Sovrane sono opponibili ai terzi soltanto a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale di Seborga”.
Art. 70. Il Consiglio Monastico vota il bilancio.
Nessun contributo diretto o indiretto può essere stabilito soltanto da una legge.
Qualsiasi trattato o accordo internazionale avente l’effetto di stabilire tale contributo può essere ratificato soltanto in virtù di una legge.
Art. 71. Il progetto di bilancio è presentato al Consiglio Monastico entro il 30 settembre.
La legge di bilancio è votata durante la sessione di ottobre del Consiglio monastico.
Art. 72. Il bilancio è votato capitolo per capitolo. Sono vietati gli storni da un capitolo all’altro, salvo nei casi autorizzati dalla legge.
Arte. 73. Qualora la votazione degli stanziamenti chiesti dal Consiglio dei Dicasteri conformemente all articolo 71 non sia intervenuta prima del 31 dicembre, gli stanziamenti corrispondenti ai servizi votati possono essere aperti con ordinanza sovrana, sentito il Consiglio di Stato.
Lo stesso vale per le entrate e le spese risultanti dai trattati internazionali.
Art. 74. Il Principe, previo parere del Consiglio della Corona, può pronunciare lo scioglimento del Consiglio Monastico. In tal caso, si procede a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.
TITOLO VIII. IL CONSIGLIO DELLA CORONA
Art. 75. Il Consiglio della Corona comprende almeno nove monaci e relgiosi, di nazionalità sabourghese, nominati per una durata di tre anni dal Principe.
Le funzioni di Primo Ministro e di Consigliere dei Dicasteri sono incompatibili con quelle di membro del Consiglio della Corona.
I Segretari di Stato e il Primo Ministro hanno diritto di partecipare al Consiglio, con appositi posti riservati alle sedute del Consiglio Monastico. Devono essere sentiti quando lo richiedono.
Art. 76. Il Consiglio della Corona si riunisce almeno due volte all’anno sulla convocazione
del Principe. Il Principe può inoltre convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario, di propria iniziativa o su suggerimento del Presidente del Consiglio della Corona.
Art. 77. Il Consiglio della Corona può essere consultato dal Principe sulle questioni relative agli interessi superiori dello Stato. Egli può presentare al Principe dei suggerimenti.
Viene obbligatoriamente consultato sui seguenti argomenti: trattati internazionali, scioglimento del Consiglio Monastico, richieste di naturalizzazione e di reintegrazione, grazia e amnistia.
TITOLO IX. LA GIUSTIZIA
Art. 78. Il potere giudiziario spetta al Principe, che, con la presente Costituzione, ne delega il pieno esercizio alle corti. I tribunali fanno giustizia in nome del principe.
L’indipendenza dei giudici è garantita.
L’organizzazione, la competenza e il funzionamento dei tribunali, nonché lo statuto dei giudici, sono stabiliti dalla legge.
Art. 79. I Tribunali, coordinati dalla Direzione degli Affari Giudiziari, sono così suddivisi:
– Tribunale di primo grado, sezione civile e penale;
– Corte d’appello, sezione civile e penale;
– Tribunale Supremo;
– Corte Costituzionale.
Le disposizioni di funzionamento dei Tribunali sono disciplinate da Ordinanza Sovrana, ad eccezione della Corte Costituzionale che è disciplinata dall’articolo 80 e paragrafi precedenti. Una Ordinanza Sovrana stabilirà la Procura Generale e le sue funzioni.
Art. 80. La Corte Costituzionale è composta di tre membri titolari e di due membri supplenti. I membri sono nominati dal Principe, cioè:
– un membro titolare e un membro supplente presentati dal Consiglio Monastico, non facente parte di quest’ultimo;
– un membro titolare e un membro supplente presentati dal Consiglio di Stato, non facente parte di quest’ultimo;
– un membro titolare presentato e un membro supplente presentati dal Consiglio della Corona, non facente parte di quest’ultimo.
Queste presentazioni sono fatte da ciascuno dei suddetti Consigli, designati in ragione di due per un posto.
Se il Principe non gradisce queste presentazioni, gli è possibile chiederne di nuove.
Il Presidente della Corte Costituzionale è nominato dal Principe.
Art. 81. A. – In materia costituzionale, la Corte Costituzionale statuisce sovranamente:
1) sulla conformità del regolamento interno del Consiglio monastico alle disposizioni costituzionali, se del caso, legislative, alle condizioni previste all’articolo 61;
2) sui ricorsi di annullamento, di valutazione della validità e di risarcimento aventi per oggetto una violazione delle libertà e dei diritti sanciti dal titolo III della Costituzione e non contemplati dal paragrafo B del presente articolo.
B.- In materia amministrativa, la Corte costituzionale statuisce sovranamente:
1) sui ricorsi di annullamento per eccesso di potere proposti contro le decisioni delle varie autorità amministrative e le Ordinanze Sovrane adottate per l’esecuzione
delle leggi, nonché sulla concessione delle indennità che ne risultano;
2) sui ricorsi per cassazione proposti avverso le decisioni dei giudici amministrativi di ultima istanza;
3) sui ricorsi per interpretazione e sui ricorsi per valutare la validità delle decisioni delle varie autorità amministrative e delle Ordinanze Sovrane adottate per l’esecuzione delle leggi.
C.- La Corte costituzionale statuisce sui conflitti di competenza giurisdizionale.
Art. 82. La Corte Costituzionale delibera in assemblea plenaria di cinque membri o in sezione amministrativa di tre membri.
Si riunisce e delibera in seduta plenaria:
1) in materia costituzionale;
2) come giudice dei conflitti di competenza;
3) in materia amministrativa su rinvio ordinato dal Presidente della Corte costituzionale o deciso dalla sezione amministrativa.
Si riunisce e delibera in sezione amministrativa in tutti gli altri casi.
Arte. 83. Un’Ordinanza Sovrana fissa l’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale, in particolare le condizioni di idoneità richieste ai suoi membri, le incompatibilità che li riguardano e il loro statuto, la rotazione dei membri della sezione amministrativa, la procedura da seguire dinanzi al Tribunale, gli effetti dei ricorsi e delle decisioni, la procedura e gli effetti dei conflitti di competenza, nonché le misure transitorie necessarie.
TITOLO XI. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art. 84. La Costituzione non può essere oggetto di alcuna misura di sospensione.
La revisione totale o parziale della presente Costituzione è subordinata al comune accordo del Principe e del Consiglio Monastico.
In caso di iniziativa del Consiglio Monastico, la deliberazione deve essere presa a maggioranza dei due terzi dell’effettivo normale dei membri dell’assemblea.
TITOLO XII. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85. Le precedenti disposizioni costituzionali sono abrogate.
La presente Costituzione entra in vigore il 28 dicembre 2019, giorno della ricostituzione del Principato dell’Abbazia di Seborga.
Il Consiglio di Stato, insieme al Consiglio della Corona, assunme l’esercizio delle sue funzioni, il giorno della ricostituzione del Principato di Sabourg.
Il Consiglio dei Dicasteri assumerà l’esercizio delle sue funzioni, al più tardi sei mesi dopo il giorno della ricostituzione del Principato di Sabourg. L’Ordinanza Sovrana designerà i Consiglieri del primo Consiglio dei Dicasteri.
Il Consiglio Monastico, che in data 28 dicembre 2019, è eccezionalmente assicurato e composto dai Consiglieri della Corona, si rinnoverà, con apposita Ordinanza Sovrana, entro e non oltre ventiquattro mesi dopo il giorno di ricostituzione del Principato di Sabourg.