Etimologicamente il termine autonomia potrebbe far intendere un processo di indipendenza che nel caso specifico delle vicende di Seborga si ricondurrebbe inevitabilmente al progetto di indipendenza lanciato da Giorgio Carbone e sostenuto ancora ai nostri giorni dai sui successori. L’accezzione che noi diamo alla parola autonomia è differente da quella appena descritta, infatti è da intendersi come la possibilità di emanare delle leggi in autonomia dallo Stato Italiano e solo in alcuni ambiti spefici riconosciuti dalla stessa Repubblica Italiana, come ad esempio in ambito economico e fiscale. Questo concetto, di principio potrebbe essere assimilabile a quella autonomia che la Repubblica Italiana ha riconosciuto alle regioni a statuto speciale. Va da sè che il territorio del comune di Seborga rimane nella Repubblica Italiana e resta assoggettato alla Costituzione e Leggi italiane.
Riguardo l’ottenimento della cittadinanza nel Principato del Sabourg, rimandiamo agli articoli 17 e 18 della Costituzione:
Art. 17. I Sabourghesi sono uguali davanti alla legge. Tra loro non ci sono privilegi. Sono monaci o laici.
Art. 18. La legge disciplina le modalità di acquisizione della cittadinanza. La legge disciplina le condizioni alle quali la cittadinanza acquisita mediante naturalizzazione può essere revocata.
La perdita della nazionalità sabourghese in tutti gli altri casi non può essere prevista dalla legge.
L’Ordinanza Sovrana n°6 del 2019 ha predisposto che tutti coloro i quali siano nati nei territori del Principato del Sabourg, ovvero del Priorato del Sabourg e del Priorato della Cappelania di San Michele in Ventimiglia, denominato il Grange) e vi abbiano vissuto fino al compimento del ventunesimo anno di età possono essere naturalizzati sabourghesi. Tutti coloro che dimostrano di essere discendenti da almeno due generazioni da genitori sabourghesi, previa richiesta alla Segreteria di Stato, possono ottenere la cittadinanza nel Principato del Sabourg.