Consiglio Monastico

TITOLO VII. IL CONSIGLIO MONASTICO
Arte. 53. Il Consiglio Monastico comprende almeno nove membri e può raggiungere i ventiquattro membri eletti per tre anni a suffragio universale diretto e a scrutinio di lista, alle condizioni previste dalla legge.  I due terzi di detto Consiglio devono essere monaci.
Sono elettori, alle condizioni stabilite dalla legge, i monaci e i laici, cittadini di nazionalità seborgiana, dell’uno o dell’altro sesso di almeno vent’uno anni, ad eccezione di quelli che sono privati del diritto di voto per una delle cause previste dalla legge.

Arte. 54. Sono eleggibili i monaci e i laici, di nazionalità sabourghese dell’uno o dell’altro sesso, di venticinque anni compiuti, aventi la cittadinanza sabourghese da almeno cinque anni e che non sono stati privati dell’eleggibilità per una delle cause previste dalla legge.  La legge determina le funzioni il cui esercizio è incompatibile con il mandato di Consigliere Monastico.

Art. 55. Il controllo della regolarità delle elezioni è affidato ai tribunali, alle condizioni previste dalla legge.

Arte. 56. I membri del Consiglio Monastico non assumono alcuna responsabilità civile o penale a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio del loro mandato.
Essi non possono, senza l’autorizzazione del Consiglio, essere perseguiti o arrestati nel corso di una sessione a motivo di un’infrazione Criminale o Penale, a meno che non si tratti di flagranza di reato.

Art. 57. Il Consiglio Monastico neoeletto si riunisce il dodicesimo giorno dopo le elezioni per eleggere il proprio ufficio. Il Consigliere Monastico, il più anziano, presiede questa seduta.
Fatto salvo l’articolo 74, i poteri del precedente Consiglio Monastico scadono il giorno in cui si riunisce il nuovo.

Art. 58. Il Consiglio Monastico si riunisce di pieno diritto ogni anno in due sessioni ordinarie.
La prima sessione si apre il primo giorno lavorativo di maggio.
La seconda sessione si apre il primo giorno lavorativo di ottobre.
La durata di ogni sessione non può essere superiore a tre mesi. La chiusura è decisa dal Presidente.

Arte. 59. Il Consiglio Monastico si riunisce in sessione straordinaria, sia su convocazione del Principe, sia, su richiesta di almeno due terzi dei membri, su convocazione del suo Presidente.

Art. 60. L’ufficio del Consiglio Monastico comprende un Presidente e un Vicepresidente eletti ogni anno dall’assemblea tra i suoi membri.

Arte. 61. Fatte salve le disposizioni costituzionali e, se del caso, legislative, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio monastico sono determinati dal regolamento interno adottato dal Consiglio.
Tale regolamento deve, prima della sua applicazione, essere sottoposto al Tribunale Supremo, che si pronuncia sulla sua conformità alle disposizioni costituzionali e, se del caso, legislative.

Art. 62. Il Consiglio Monastico stabilisce l’ordine del giorno. Questo è comunicato al Primo Ministro con almeno tre giorni di anticipo. Su richiesta del Consiglio dei Dicasteri, almeno una seduta su due deve essere dedicata alla discussione dei progetti di legge presentati dal Principe. L’ordine del giorno delle sessioni straordinarie convocate dal Principe è fissato nella convocazione.

Art. 63. Le sedute del Consiglio Monastico sono pubbliche.
Tuttavia il Consiglio può decidere, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, di riunirsi a porte chiuse.
Il resoconto delle sedute pubbliche è stampato nella “Gazzetta Ufficiale del Principato del Sabourg”.

Art. 64. Il Principe comunica con il Consiglio Monastico con messaggi letti dal Primo Ministro.

Arte. 65. I Segretari di Stato, il Primo Ministro e i Consiglieri dei Dicasteri hanno le loro entrate e i loro posti riservati alle sedute del Consiglio Monastico.
Devono essere ascoltati quando lo chiedono.

Art. 66. La legge implica l’accordo delle volontà del Principe e del Consiglio Monastico.
L’iniziativa delle leggi è del Principe.
La delibera e il voto delle leggi appartengono al Consiglio Monastico.
La sanzione delle leggi spetta al Principe, che conferisce loro forza vincolante attraverso la promulgazione.

Art. 67. Il Principe firma i disegni di legge. Questi progetti gli sono presentati dal Consiglio dei Dicasteri con la firma del Primo Ministro. Dopo l’approvazione del Principe, il Primo Ministro li deposita sulla scrivania del Consiglio Monastico.
Il Consiglio Monastico ha la facoltà di presentare proposte di legge.
Entro sei mesi dalla data di ricevimento della proposta di legge da parte del primo ministro, quest’ultimo comunica al Consiglio monastico:
a) – la sua decisione di trasformare la proposta di legge, eventualmente emendata, in un progetto di legge che segue la procedura prevista al primo comma. In tal caso, il progetto è presentato entro un anno dalla scadenza del termine di sei mesi;
b) – la sua decisione di interrompere la procedura legislativa. Tale decisione è esplicitata da una dichiarazione iscritta di diritto all’ordine del giorno di una seduta pubblica della sessione ordinaria prevista entro tale termine. Tale dichiarazione può essere seguita da discussione.
Qualora, alla scadenza del termine di sei mesi, il Consiglio dei Dicasteri non abbia fatto conoscere il seguito riservato alla proposta di legge, quest’ultima è trasformata, conformemente alla procedura prevista al primo comma, di pieno diritto in progetto di legge.
La stessa procedura si applica qualora il Consiglio dei Dicasteri non abbia trasmesso il progetto di legge entro il termine di un anno di cui al comma 2, lettera a).
Il Consiglio Monastico ha il diritto di emendamento. A questo titolo, può proporre aggiunte, sostituzioni o soppressioni nel disegno di legge. Sono ammessi soltanto gli emendamenti che hanno un nesso diretto con le altre disposizioni del disegno di legge cui si riferiscono. Il voto interviene sul progetto di legge eventualmente emendato, salvo facoltà del Consiglio dei Dicasteri di ritirare il disegno di legge prima della votazione finale.  Tuttavia, le disposizioni del comma precedente non sono applicabili né ai progetti di legge di autorizzazione di ratifica, né ai progetti di legge di bilancio.
All’inizio di ogni sessione ordinaria, il Consiglio dei Dicasteri fa conoscere, in una seduta pubblica, lo stato di esame di tutti i progetti di legge depositati dal Consiglio dei Dicasteri, qualunque sia la data del deposito.
Art. 68. Il Principe rende le Ordinanze necessarie per l’esecuzione delle leggi e per l’applicazione dei trattati o degli accordi internazionali.

Arte. 69. Le Leggi e le Ordinanze Sovrane sono opponibili ai terzi soltanto a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale di Seborga”.

Art. 70. Il Consiglio Monastico vota il bilancio.
Nessun contributo diretto o indiretto può essere stabilito soltanto da una legge.
Qualsiasi trattato o accordo internazionale avente l’effetto di stabilire tale contributo può essere ratificato soltanto in virtù di una legge.

Art. 71. Il progetto di bilancio è presentato al Consiglio Monastico entro il 30 settembre.
La legge di bilancio è votata durante la sessione di ottobre del Consiglio monastico.

Art. 72. Il bilancio è votato capitolo per capitolo. Sono vietati gli storni da un capitolo all’altro, salvo nei casi autorizzati dalla legge.

Arte. 73. Qualora la votazione degli stanziamenti chiesti dal Consiglio dei Dicasteri conformemente all articolo 71 non sia intervenuta prima del 31 dicembre, gli stanziamenti corrispondenti ai servizi votati possono essere aperti con ordinanza sovrana, sentito il Consiglio di Stato.
Lo stesso vale per le entrate e le spese risultanti dai trattati internazionali.

Art. 74. Il Principe, previo parere del Consiglio della Corona, può pronunciare lo scioglimento del Consiglio Monastico. In tal caso, si procede a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.